Fine vita (seconda parte)

Abbiamo precedentemente parlato dei tre principali criteri per accertare la morte a livello medico: anatomico, cardiocircolatorio, neurologico.

Ci soffermiamo sul terzo, quello neurologico, più comunemente conosciuto come la morte cerebrale.

La morte cerebrale è la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo. Si ha quindi:

  • uno stato di coma accompagnato da assenza completa di riflessi del tronco cerebrale (per es.: rigidità pupillare, assenza di riflessi corneali, assenza di riflesso della deglutizione, assenza di risposta motoria)
  • assenza di respirazione spontanea
  • condizione di silenzio elettrico cerebrale

La morte di una persona è un evento particolare al quale non si può non fare riferimento da molteplici punti di vista. Non sempre gli “altri” si soffermano sul significato che ha la fine della vita umana per i parenti, per gli amici, per la comunità in cui si vive e per la stessa persona che si trova nella sofferenza fisica e psichica. Spesso, troppo spesso, in una società come la nostra, in cui sta diventando tutto un calcolo ed un peso se non produce più, ormai anche l’evento “morte”, specialmente se preceduto dalla sofferenza, sta diventando qualcosa da decidere personalmente.

Abbiamo avuto già da qualche anno casi di morti provocate, cercate, anche se il termine usato è “suicidio assistito”, eutanasia; tutto camuffato dalla falsa idea di voler dare dignità alla morte ed a colui che sta soffrendo, provocandola consapevolmente.

Torneremo poi sulla valutazione e sulle considerazioni su tali pratiche.

Intanto è da tener presente che anche in Italia c’è una legge che “regola” la morte. Essa è la Legge 22 dicembre 2017- n. 219, pubblicata sulla GU Serie Generale n.12 del 16-01-2018 ed entrata in vigore il 31 gennaio dello stesso anno.

Tale legge si chiama “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. Questa Legge viene più facilmente nominata con DAT che indica proprio le iniziali di Disposizioni Anticipate di Trattamento.

E’ costituita da 8 articoli:

  • Art. 1: Consenso informato
  • Art. 2: Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita
  • Art. 3: Minori e incapaci
  • Art. 4: Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)
  • Art. 5: Pianificazione condivisa delle cure
  • Art. 6: Norma transitoria
  • Art. 7: Clausola di invarianza finanziaria
  • Art. 8: Relazione alle Camere

E’ utile, ed importante, conoscere il contenuto di ciascun articolo. Subito si può affermare che in essa: non c’è obiezione di coscienza; manca il divieto dell’eutanasia; c’è la violazione del Giuramento di Ippocrate. In particolare è da evidenziare quanto riportato nell’art. 1, comma 5:

«Ai fini della presente legge, sono   considerati   trattamenti   sanitari   la   nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale»

(continua)

(prima parte)

Adele Caramico Stenta

(pubblicato su “Amici di Gesù Crocifisso”, n. 6, novembre-dicembre 2019)